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Locazione di alloggi a canone sostenibile

L’intervento pubblico della locazione di alloggi a canone sostenibile è volto a consentire ai nuclei familiari che si trovano in una condizione di difficoltà economica e di disagio abitativo di disporre di una casa di abitazione.

Tale agevolazione si rivolge ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge con condizione economica-patrimoniale (ICEF) non superiore a 0,23 punti. Il predetto valore può essere aumentato o diminuito di 0,02.

Può essere presentata una sola domanda su tutto il territorio provinciale direttamente all'ente locale ove si vorrebbe in locazione un alloggio. La domanda ha validità per una sola graduatoria e in caso di mancata assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile la stessa può essere ripresentata.

Le Comunità di Valle e il Territorio Val d’Adige (Comune di Trento) approvano le  graduatorie e propongono al richiedente utilmente collocato nelle stesse un alloggio sulla base dell'effettiva disponibilità delle unità abitative da locare a canone sostenibile sul territorio di competenza. Se l’alloggio è accettato il richiedente stipula con ITEA s.p.a. il relativo contratto di locazione.

Chi può fare domanda

Per ottenere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n.15.

Possono richiedere la locazione di un alloggio a canone sostenibile:

- i cittadini italiani, dell’Unione Europea o di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure del permesso di soggiorno e in costanza di lavoro o iscritti alle liste del Centro per l'impiego ;

- residenti in un Comune della provincia di Trento in via continuativa da almeno 3 anni;

- in possesso di un indicatore ICEF non superiore a 0,23 punti.  Tale indice può essere aumentato o diminuito di 0,02 punti a discrezione di ciascun Ente locale.

L’intero nucleo familiare non può avere la titolarità, con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato. L'alloggio è adeguato se è dotato di servizi igienici interni all'appartamento e non è stato dichiarato inagibile dalla competente autorità. Non si considerano gli alloggi il cui titolo di disponibilità sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare.

In deroga può presentare domanda di locazione alloggio a canone sostenibile, il soggetto nel cui nucleo familiare è presente un componente con invalidità pari al 100 per cento, che necessita di cure continuative e specialistiche. La domanda è presentata presso l'ente locale sul cui territorio è collocato il luogo di cura purché ubicato a più di 50 km dall'alloggio in proprietà, usufrutto o abitazione.

Ulteriore deroga è rivolata ai cd. “soggetti deboli” con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età che possono presentare domanda per la locazione di un alloggio ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari, o lo siano stati nel triennio precedente, di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

Il richiedente deve inoltre dichiarare in domanda l’assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 nonché l’assenza anche da parte dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.

Il soggetto richiedente presenta la domanda per il nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della stessa. E’ possibile presentare la domanda in nome e per conto di un nucleo familiare diverso da quello di appartenenza nei seguenti casi:

  1. uno o entrambi i genitori residenti in un comune della provincia di Trento intendono costituire un nucleo familiare autonomo con i propri figli;
  2. il servizio sociale territorialmente competente ha accertato l'esistenza di un bisogno il cui soddisfacimento presuppone la costituzione di un nucleo familiare diversamente formato;
  3. il richiedente ha l'obbligo di allontanarsi dalla propria residenza a seguito del provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha assegnato la casa di abitazione al coniuge o al convivente more uxorio.

 

Come aderire

La domanda per ottenere in locazione un alloggio a canone sostenibile è presentata all’Ente locale ove si vorrebbe in locazione un alloggio.

Documentazione necessaria da allegare alla domanda è l’attestazione ICEF relativa alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare.

Per ottenere l’attestazione ICEF il cittadino deve rivolgersi, previo appuntamento telefonico, ad uno degli sportelli dei soggetti accreditati (patronati, Caf, sindacati). La dichiarazione ICEF è gratuita.

Per saperne di più

Le informazioni possono essere richieste contattando direttamente l'Ente locale di riferimento o consultando il sito istituzionale dello stesso. 

Riferimenti

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/leg. Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15"  “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11).

Giorni di attesa, dalla richiesta
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Pubblicato il: Mercoledì, 02 Febbraio 2022

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