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Assegno di cura

Con questo beneficio economico si intende favorire e supportare la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambito domiciliare.

L’assegno di cura è destinato all’acquisizione di servizi assistenziali e/o riabilitativi di tipo domiciliare o ambulatoriale o semiresidenziale. Tali servizi possono essere erogati attraverso:

  • assistenti familiari (c.d. “badanti”) assunte con regolare contratto;
  • enti autorizzati e accreditati;
  • familiari quali il coniuge, il convivente, i parenti fino al 3° grado e gli affini di 1° e 2° grado.

L’assegno di cura può essere utilizzato per pagare la compartecipazione al costo dei servizi assistenziali pubblici a sostegno della domiciliarità.

Chi può fare domanda

Le persone non autosufficienti che possiedono, al momento della domanda, i seguenti requisiti:

1. essere residenti in provincia di Trento da almeno 2 anni continuativi; per i soggetti minorenni il requisito deve essere posseduto dal minore o da uno dei due genitori;

2. i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea, gli apolidi e gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

3. essere già titolari di indennità di accompagnamento di cui alla L.P. 7/98 o di analoga prestazione concessa per l’assistenza personale continua oppure aver presentato, anche contestualmente, la relativa domanda. Per analoghe prestazioni s’intendono:

  • gli assegni per l’assistenza personale continuativa di cui al D.P.R. n. 1124/1965;
  • le indennità concesse agli invalidi di guerra e superstiti ai sensi del D.P.R. n. 915 del 1978;
  • indennità di assistenza e di accompagnamento a favore di soggetti affetti da infermità per cause di servizio di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973 e alla legge n. 9 del 1980.

4. indicatore ICEF inferiore o uguale a 0,32.

Come aderire

Non sono previsti termini, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento.

Il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per coloro che sono titolari di una prestazione incompatibile l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia alla prestazione incompatibile. Inoltre, le persone non autosufficienti ricoverate in RSA o altre strutture residenziali sociosanitarie o socioassistenziali possono presentare domanda di assegno di cura; in questi casi la concessione dell'assegno di cura decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di rientro al proprio domicilio.

Per l’accertamento della condizione economica (ICEF) è necessario rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). La domanda di assegno di cura è presentata all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa anche avvalendosi del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia o degli istituti di patronato e assistenza sociale.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno successivo all'anno di presentazione della domanda l’interessato dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio attestanti gli elementi necessari per il calcolo dell’indicatore ICEF, pena la revoca dell'assegno di cura a far data 1° gennaio dell'anno successivo; L’assegno di cura così rideterminato avrà decorrenza a far data 1° gennaio dell’anno successivo.

L'assegno di cura viene sospeso nel periodo in cui il familiare usufruisce del congedo biennale retribuito al 100% di cui all'art. 42 comma 5 del D.lgs n. 151/2001 per l'assistenza di persone in situazioni di gravità. La persona deve darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e comunque non oltre il riaccertamento successivo, pena la decadenza dell'assegno dal giorno in cui inizia il congedo.

Per saperne di più:

1. Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa

Via Zambra, 42 - 38121 Trento

Tel. 0461/493234 Fax 0461/493233

agenzia.prev@provincia.tn.it

www.provincia.tn.it/apapi

2. Patronati e uffici periferici della Provincia

Normative

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 di data 22 giugno 2015, Disposizioni attuative dell’articolo 10 della L.P. 24 luglio 2012, n. 15, per la concessione e l’erogazione dell’assegno di cura - approvazione nuovo disciplinare.

Legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria (Art. 10).

Parole chiave
Punti di contatto

Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa - Provincia Autonoma di Trento

  • E-mail: agenzia.prev@provincia.tn.it
  • Fax: 0461/493233
  • Telefono principale: 0461/493234
  • Sito web: https://www.provincia.tn.it/apapi
  • Indirizzo: Via Zambra, 42 - 38121 Trento
Pubblicato il: Lunedì, 05 Marzo 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 27 Gennaio 2022

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