

La soglia dell'indicatore della condizione economico finanziaria per l'accesso a questa misura è stata fissata a 0,40. La misura ha la durata massima di 36 mesi, a decorrere dal 13° mese successivo alla nascita, e si applica anche ai figli adottati.
Requisiti *** Misura dell'assegno
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal secondo anno di vita, con verifica annuale del mantenimento delle condizioni che danno diritto all’accesso. L’assegno di natalità della Provincia riconosciuto per il secondo e terzo anno di vita o di adozione, è presentato all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa attraverso gli istituti di patronato e assistenza sociale, contestualmente alla domanda dell’assegno unico provinciale con riconoscimento dell’assegno di natalità a decorrere dal 13° mese di vita o di adozione. L’Assegno è rinnovato per il terzo anno di vita in presenza del mantenimento dei requisiti per l’accesso. *** PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
1) Agenzia provinciale per la previdenza integrativa – APAPI ***
2) Agenzia provinciale per la coesione sociale *** 3) Sportelli degli istituti di patronato e assistenza sociale |