Approvato dalla Giunta provinciale l’Avviso che disciplina gli interventi previsti dalla legge di stabilità provinciale in materia di conciliazione. L’obiettivo è quello di promuovere l'equità di trattamento tra le lavoratrici/i lavoratori dipendenti del settore pubblico e quelli del settore privato riguardo alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità. A questo fine, la Provincia - attraverso Agenzia del Lavoro - favorisce l'utilizzo del congedo di maternità e del congedo parentale, quali strumenti di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, attraverso l’erogazione a favore delle lavoratrici/dei lavoratori dipendenti del settore privato di un’indennità integrativa dell’indennità di maternità, per un importo fino a 350,00 euro mensili per un periodo massimo di 5 mesi e di una mensilità integrativa dell’indennità di congedo parentale, per un importo fino a 175,00 euro ogni 14 giorni continuativi di congedo.
"I congedi di maternità e parentale sono strumenti essenziali per il benessere delle famiglie e per una reale conciliazione tra vita privata e attività lavorativa. L'indennità integrativa che mettiamo in campo è un sostegno economico diretto che riconosce e valorizza la genitorialità, riducendo le disparità che ancora permangono tra i diversi comparti", commenta il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli.
| Congedi parentali e di maternità sono strumenti essenziali per favorire una maggior equità e qualità nella vita delle persone e delle famiglie. Ad oggi permangono notevoli asimmetrie tra comparto pubblico e privato, che l’articolo 23 della Legge provinciale di stabilità 2025 (L.p. 13/2024) si propone di eliminare attraverso l’erogazione delle indennità previste dall’Avviso approvato dalla Giunta nella seduta odierna: a) un’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 26 marzo, 2001, n. 151 (indennità di maternità) per un periodo massimo di 5 mesi; b) un’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale) per un periodo massimo di 1 mese.
Chi può fare domanda L’indennità non è riconosciuta per i periodi di congedo di maternità per i quali la/il lavoratrice/tore beneficia di un trattamento economico superiore all’80%.
Come e quando fare domanda
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| (sm) |