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Congedi parentali e bonus baby-sitting per emergenza COVID-19

Il decreto "cura Italia" prevede alcuni aiuti alle famiglie dei lavoratori che si trovano in difficoltà a causa dell'attuale emergenza e dedica particolare attenzione al tema della riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori con figli piccoli. Gli art. 23 e 25 del Decreto prevedono due misure per far fronte al provvedimento di sospensione delle scuole.

1) La prima misura messa in campo dal Governo è il CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO, creato per venire incontro alle famiglie tenuto conto che le scuole sono chiuse su tutto il territorio nazionale dal 5 marzo a causa dell’emergenza coronavirus.

Può essere fruito da uno dei due genitori, anche in maniera non continuativa, per un periodo massimo di 15 giorni; può essere richiesto non solo da dipendenti pubblici e privati, ma anche dai lavoratori autonomi. 

Il congedo parentale straordinario prevede, rispetto a quello ordinario al 30%, un’indennità pari al 50% della retribuzione dei lavoratori, purché il figlio abbia un'età inferiore ai 12 anni. Anche i genitori con figli dai 12 ai 16 anni possono richiedere il congedo parentale COVID-19, ma in questo caso senza indennità.

2) Il congedo parentale COVID-19 non è però l’unico strumento di supporto alle famiglie in emergenza coronavirus; può essere infatti ottenuto, in modo alternativo rispetto al congedo, un BONUS BABY SITTER del valore di 600 che può raggiungere i 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario.

Una circolare INPS del 25 marzo 2020, la numero 45, fornisce le istruzioni per richiedere il congedo parentale e il bonus baby sitter secondo le diverse tipologie di lavoratori.

I genitori lavoratori dipendenti privati con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono farlo sia a conguaglio che a pagamento diretto. Questi devono farne richiesta al proprio datore di lavoro e all’INPS utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti. I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS., dal momento che l’indennità non è prevista. Qualora uno dei genitori stia già fruendo del congedo parentale ordinario, per il periodo necessario, questo sarà automaticamente trasformato d’ufficio dall’INPS in congedo parentale COVID-19 e quindi pagato al 50%.

Nella circolare si chiarisce che per il congedo parentale COVID-19 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS sono ampliate le tutele rispetto a quanto solitamente garantito dal congedo parentale ordinario perché anche in questo caso, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, l’indennità è maggiore. Per questa tipologia di lavoratori il congedo parentale ordinario è previsto fino ai 3 anni del figlio. Vale lo stesso discorso per gli autonomi iscritti all’INPS ai quali l’indennità del congedo ordinario è sempre riconosciuta al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera e fino a 1 anno di età del figlio. In questo caso invece è al 50% e sempre fino a 12 anni.

I lavoratori dipendenti Pubblici non devono presentare domande all’INPS. La domanda di congedo parentale straordinario è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni che vengono fornite dalla stessa.

ALLEGATI:

- Circolare INPS del 25 marzo 2020;

- GUIDA all'utilizzo del buono Baby sitter Inps

PER INFORMAZIONI:

INPSContact Center raggiungibile da rete fissa (803 164), telefonia mobile (06 164 164)

sito https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm 

Data di pubblicazione
07/04/2020
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Pubblicato il: Martedì, 07 Aprile 2020 - Ultima modifica: Mercoledì, 20 Maggio 2020

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