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Bonus terzo figlio e successivi

Il bonus consiste nell’erogazione di un contributo una tantum di 5.000 euro alla nascita o adozione del terzo figlio o di figli successivi.

Il bonus consiste nell’erogazione di un contributo una tantum di 5.000 euro alla nascita o adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo, per i nati o adottati a decorrere dal primo gennaio 2023

Oltre a quanto appena menzionato, per avere diritto al bonus il genitore richiedente deve dimostrare di avere i seguenti REQUISITI alla data di presentazione della domanda:

a) residenza continuativa di almeno 2 anni in Provincia di Trento da parte del genitore richiedente che risiede anagraficamente sia con il nuovo nato/adottato che con almeno altri 2 figli a carico;

b) possesso di una condizione economico patrimoniale non superiore all’indice ICEF 0,40 determinato con le modalità stabilite per l’accesso all’Assegno di natalità previsto dall’art. 8 bis, comma 4, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.e i. (quota C dell’Assegno unico provinciale);

c) in alternativa al requisito di cui alla precedente lettera b), per chi non beneficia di altre prestazioni relative all’Assegno unico provinciale, il possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF , riferito ai componenti il nucleo familiare, non superiore a 50.000,00 euro. Il reddito complessivo ai fini IRPEF include il reddito di entrambi i genitori anche se non facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico (come risultante dai registri anagrafici comunali).

SEZIONE 1

1) Per chi già riceve l’Assegno unico provinciale
Per coloro che già beneficiano dell’Assegno unico provinciale il contributo è riconosciuto come maggiorazione dello stesso Assegno ed è erogato da APAPI-Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa della Provincia Autonoma di Trento.
Le domande possono essere presentate presso i Patronati gli sportelli periferici per l’assistenza al pubblico  della Provincia, secondo le modalità di presentazione della domanda dell'Assegno unico provinciale vigente nel mese di nascita.

SEZIONE 2

2) Per chi NON gode dell’Assegno unico provinciale 
Per i genitori che non beneficiano dell’Assegno unico provinciale la domanda di contributo è presentata all’Agenzia per la coesione sociale entro 2 mesi dalla nascita o adozione del figlio.

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MODULISTICA

DELIBERAZIONE PROVINCIALE IN ALLEGATO

Foto Provincia autonoma di Trento

Data di pubblicazione
04/10/2023
Parole chiave
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Pubblicato il: Mercoledì, 04 Ottobre 2023 - Ultima modifica: Sabato, 16 Marzo 2024

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