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Congedo parentale per la cura dei figli: più coinvolgimento dei papà

Più coinvolgimento dei padri, ancorché lavoratori, nella cura dei figli

Più coinvolgimento dei padri, ancorché lavoratori, nella cura dei figli: lo promuove una decisione della Giunta provinciale, adottata oggi su proposta del vicepresidente e assessore allo sviluppo e al lavoro Alessandro Olivi, che punta a diffondere maggiormente l’utilizzo del congedo parentale anche fra i padri, oltre che fra le madri. Ciò anche al fine di favorire l'occupazione femminile e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro.
L'intervento fa perno sull’Agenzia del lavoro, che può riconoscere ai papà che utilizzano, in alternativa alla mamma lavoratrice, il congedo parentale, un sostegno economico pari a 350 € ogni 15 giorni continuativi di congedo fruito, per un massimo di quattro mesi (120 gg.)
"E' una battaglia di civiltà ma anche un aiuto concreto che diamo ai genitori - sottolinea il vicepresidente Olivi - . In Italia, come avviene da tempo nei paesi dell'Europa del Nord, deve diffondersi una cultura della genitorialità che preveda, ove opportuno, una diversa distribuzione delle responsabilità lavorative e di cura. ma soprattutto, con questa novità noi intendiamo i sostenere le madri che lavorano, agevolando al tempo stessi i padri che si rendono disponibili a 'staccare' per un periodo, anche più frazionato rispetto a quanto stabiliva la misura precedente. Più madri al lavoro, quindi, e più padri con i figli: almeno per 15 giorni continuativi di congedo, come abbiamo stabilito con la decisione di oggi, e fino al compimento del dodicesimo anni di età del bambino".

Questa nuova disciplina sostituisce le due misure in vigore precedentemente. La prima, in vigore dal 2011 ai sensi dell'"Intervento 15", prevedeva che i padri potessero chiedere il congedo parentale al posto delle madri lavoratrici per un periodo minimo di 30 giorni. Avere ridotto il periodo minimo a 15 giorni si pensa potrà favorire i lavoratori che intendono accedere alla misura, anche per più periodi, e fino a u n massimo di 4 mesi per figlio. Oltre a ciò, la nuova disciplina semplifica le procedure perché la cifra corrisposta al genitore non è più calcolata in base alla retribuzione percepita, come avveniva in precedenza, ma è una somma forfettaria, calcolata sulle medie erogate da Agenzia del lavoro negli ultimi anni. In questo modo il lavoratore che fruisce del congedo può richiedere il contributo senza dover allegare la sua busta paga.

La seconda misura che viene ad essere sostituita è l'intervento straordinario in vigore dal 2017, “Premialità per i papà in congedo parentale”, finanziato con i fondi dei vitalizi provinciali, che consentiva ai padri di accedere al congedo parentale indipendentemente dal fatto che le madri lavorassero o meno.

Vediamo ora gli aspetti tecnici della decisione odierna:

Condizioni

L’Agenzia del lavoro può riconoscere ai papà che utilizzano, in alternativa alla mamma lavoratrice, il congedo parentale, un sostegno economico pari a 350 € ogni 15 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un massimo di quattro mesi (120 gg.) per ogni figlio.

Per accedere al sostegno economico il papà deve fruire di almeno 15 giorni continuativi di congedo. Il sostegno economico non è riconosciuto in caso di fruizione su base oraria del congedo parentale, né è riconosciuto, neppure proporzionalmente, per periodi inferiori ai 15 giorni. I contributi sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa nazionale.

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il sostegno economico è riconosciuto anche durante il periodo in cui la madre lavoratrice autonoma beneficia dell’indennità di maternità.

Destinatari

Papà con impegni di cura e di assistenza nei confronti di figli con meno di 12 anni (fino a 11 anni e 364 gg.):

- residenti in provincia di Trento e occupati con contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato o pubblico;

- residenti al di fuori della provincia di Trento, ma occupati in un’unità produttiva localizzata in provincia di Trento con contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato o pubblico.

Requisiti delle mamme

Per il periodo nel quale è fatta richiesta di congedo parentale la mamma può essere lavoratrice autonoma oppure occupata con contratto di lavoro subordinato anche part-time.

Le mamme occupate con contratto di somministrazione devono prestare la propria opera a partire dall’inizio della fruizione del congedo parentale e per tutta la durata del sostegno economico per almeno 10 giorni ogni 15.

Le mamme occupate con contratto a chiamata devono prestare la propria opera a partire dall’inizio della fruizione del congedo parentale e per tutta la durata del sostegno economico per almeno 5 giorni ogni 15.

Il sostegno economico non è concesso nel caso in cui la mamma lavoratrice con rapporto di lavoro subordinato sia assente dal lavoro per astensione anticipata obbligatoria, per astensione obbligatoria o per congedo parentale.

Per il figlio per il quale è richiesto il congedo parentale i genitori possono contestualmente beneficiare delle agevolazioni previste dalla L. 104/92.

Modalità di accesso

I soggetti aventi diritto presentano domanda all’Agenzia del lavoro entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla conclusione del periodo di congedo parentale oggetto di domanda a pena di decadenza.

Data di pubblicazione
22/06/2018
Politiche familiari
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Pubblicato il: Venerdì, 22 Giugno 2018 - Ultima modifica: Lunedì, 18 Marzo 2024

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