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Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli di età inferiore ai 5 anni in regime di part time

Contributo erogato con fondi della Regione a sostegno dei versamenti previdenziali volontari relativi a periodi dedicati all’assistenza dei figli durante i quali si riprende o si intraprende un’attività lavorativa a tempo parziale.

Il contributo viene corrisposto:

  • fino alla concorrenza del 100% dei versamenti previdenziali dovuti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque fino ad un massimo di 4.500 euro rapportati all’anno, ridotti a 2.000 euro nel caso di versamenti ad un fondo pensione complementare ex decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  • per un periodo massimo di 48 mesi

Nessuna valutazione della condizione economica.

Non è cumulabile con i contributi a sostegno dei versamenti previdenziali effettuati:

  • dalle “casalinghe” per la costituzione della pensione di vecchiaia o di quella complementare;
  • dai coltivatori diretti se il richiedente coincide con il titolare dell’azienda agricola.
Chi può fare domanda

Coloro che, avendo svolto attività lavorativa a tempo parziale entro i cinque anni di vita del bambino o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, integrano i versamenti previdenziali obbligatori o complementari.

Requisiti:

  • residenza in Regione (5 anni consecutivi alla data di presentazione della domanda o da almeno un anno prima ed altri 14 anni in precedenza).
  • Aver intrapreso attività lavorativa dipendente a tempo parziale:
    • con orario fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno dal contratto collettivo di riferimento per il tempo pieno,
    • alle dipendenze di soggetti privati (esclusi i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni),
    • entro i cinque anni di vita dei figli ed equiparati o entro i cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento.
Come aderire

La domanda può essere presentata presso:

  • l’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa;
  • gli Uffici periferici della Provincia Autonoma di Trento;
  • Istituti di Patronato convenzionati.

Le domande devono essere presentate entro sei mesi. Dalla data di versamento dell’ultimo bollettino Inps ed entro 31 dicembre di ogni anno per i versamenti effettuati sui fondi complementari.

Documentazione da allegare:

  • l’effettuazione dell’integrazione dei versamenti previdenziali.

Per saperne di più

Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa

Via Zambra, 42 - 38121 Trento

Tel. 0461/493266 Fax 0461/493233

agenzia.prev@provincia.tn.it

www.provincia.tn.it/apapi

Normative

Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e smi

Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/L.

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, Pacchetto famiglia e previdenza sociale (Art.1 comma 4) e smi.

Punti di contatto

Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa - Provincia Autonoma di Trento

  • E-mail: agenzia.prev@provincia.tn.it
  • Fax: 0461/493233
  • Telefono principale: 0461/493234
  • Sito web: https://www.provincia.tn.it/apapi
  • Indirizzo: Via Zambra, 42 - 38121 Trento
Pubblicato il: Martedì, 06 Marzo 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 27 Gennaio 2022

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