Contributi erogati con fondi della Regione a sostegno dei versamenti previdenziali volontari effettuati nella gestione dei lavoratori dipendenti o autonomi per la costituzione della pensione di vecchiaia, nonché a favore delle persone casalinghe che hanno effettuato versamenti ad un fondo pensione complementare.
Interventi previdenziali a favore delle persone casalinghe
Spetta a coloro che hanno compiuto il 50° anno di eta’ e che nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda hanno perso il lavoro (esclusi i lavoratori/trici domestici/che e dei lavoratori/trici impiegati/e in attività stagionali dei settori turistico e agricolo).
Misura del contributo:
a) Contributo per la costituzione della pensione di vecchiaia:
- la misura del contributo è pari all’importo del versamento volontario effettuato e comunque non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno;
- il contributo viene erogato fino al al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia, rappresentato dall'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, fermo restando che il contributo regionale può essere erogato sino al raggiungimento di un numero di anni contributivi ai fini pensionistici non superiore a venti;
- il contributo non è cumulabile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 1/2005;
- il contributo inoltre non è cumulabile con gli interventi previsti dalla legge regionale n. 7/1992, compreso il contributo per la costituzione della pensione complementare.
b) Contributo per la costituzione di una pensione complementare
Condizione economica riferita ad un nucleo familiare con un solo componente | Misura del contributo |
Fino ad € 16.000,00 | 50% del versamento volontario |
tra € 16.001,00 e 22.000,00 € | 40% del versamento volontario |
Oltre € 22.001,00 | 30% del versamento volontario |
- il contributo non può superare l'importo di euro 500,00 annui e non può essere erogato per più di 10 anni;
- nel caso di nuclei familiari formati da più componenti i limiti di condizione economica sono rideterminati applicando al scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/1998;
- il contributo non è cumulabile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 1/2005, ad eccezione dell'assegno regionale al nucleo familiare e con gli altri interventi previsti dalla legge regionale n. 7/1992; non possono inoltre accedere al contributo gli iscritti all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle casalinghe.
- Le persone casalinghe autorizzate dall’INPS, o da altro ente previdenziale, ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei lavoratori dipendenti o autonomi per la pensione di vecchiaia;
- le persone casalinghe che abbiano effettuato versamenti ad un fondo pensione complementare.
Requisiti:
- residenza in Regione (5 anni consecutivi alla data di presentazione della domanda o da almeno un anno prima ed altri 14 anni in precedenza);
- essere “persona casalinga”, in quanto all’interno del proprio nucleo familiare svolge in modo diretto ed esclusivo l’attività inerente all’organizzazione e all’andamento della vita familiare provvedendo in particolare alla cura e all’educazione dei figli minori o all’assistenza del coniuge o di familiari non autosufficienti. Tale requisito non è richiesto oltre il cinquantacinquesimo anno di età;
- condizione economica del nucleo familiare pari o inferiore a 30.00 mila euro per un nucleo familiare con un solo componente. Nel caso di più componenti si applica la scala di equivalenza;
- essere maggiorenni;
- non essere iscritti a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e non beneficiare di analoghe provvidenze a carico di istituti assicurativi o previdenziali;
- non essere titolari di pensione diretta.
Requisiti dei figli o equiparati: quanto previsto per l’assegno regionale al nucleo familiare. In ogni caso i figli o equiparati devono:
- risultare nella scheda anagrafica del richiedente;
- avere un’età inferiore ai 18 anni, ad eccezione dei figli ed equiparati riconosciuti disabili (invalidi civili minorenni, invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 74%, ciechi civili e sordomuti);
- sono da considerarsi assistiti anche i minori affidati con provvedimento amministrativo purché l’affidamento copra l’intera settimana e abbia una durata giornaliera pari ad almeno sei ore.
La domanda è presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, anche per il tramite degli sportelli periferici della Provincia o i Patronati di assistenza convenzionati, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali.
Per saperne di più
Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa
Via Zambra, 42 - 38121 Trento
Tel. 0461/493266 Fax 0461/493233
Normative
Decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2009, n. 2/L, Emanazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni.
Decreto del Presidente della Provincia 8 novembre 2005, n. 20-50/L.
Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, (Art. 4).