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Sostegno alla condivisione tra i genitori delle attività di crescita dei figli

La riduzione dello sbilanciamento del carico di cura dei figli, che solitamente grava sulla componente femminile, può avvenire attraverso una più ampia diffusione dell’utilizzo del congedo parentale da parte dei papà. In tal senso, Agenzia del Lavoro deve proseguire nell’offrire un incentivo economico nei confronti dei padri che condividono i carichi di cura con la madre.

Agenzia del Lavoro riconosce ai padri che utilizzano il congedo parentale, in alternativa alla madre lavoratrice, un sostegno economico fino a € 350,00 ogni 15 giorni continuativi di congedo parentale fruito. Il sostegno economico non è riconosciuto, neppure proporzionalmente, per quote di congedo inferiori ai 15 giorni.

ll sostegno economico non è riconosciuto in caso di fruizione su base oraria del congedo parentale ed è cumulabile con analoghe agevolazioni previste dalla normativa nazionale.

Chi può fare domanda

Padri che usufruiscono del congedo parentale in alternativa alla madre:

- residenti in provincia di Trento e occupati con contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato o pubblico;

- residenti al di fuori della provincia di Trento, ma occupati in un’unità produttiva localizzata in provincia di Trento con contratto di lavoro subordinato, presso un datore di lavoro privato o pubblico;

Per il periodo nel quale è fatta richiesta di congedo parentale, la madre può essere lavoratrice autonoma, oppure occupata con contratto di lavoro subordinato, anche part-time.

Il sostegno economico non è concesso nel caso in cui la madre lavoratrice con rapporto di lavoro subordinato sia assente dal lavoro per astensione anticipata obbligatoria, per astensione obbligatoria o per congedo parentale.Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il sostegno economico è riconosciuto anche durante il periodo in cui la madre lavoratrice autonoma beneficia dell’indennità di maternità.

Per il figlio per il quale è richiesto il congedo parentale, i genitori possono contestualmente beneficiare delle agevolazioni previste dalla L. 104/92.

Come aderire

Come fare

La domanda va presentata all’Agenzia del Lavoro entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla conclusione del periodo di congedo parentale oggetto di domanda, a pena di decadenza.

Per saperne di più

Agenzia del lavoro- Provincia autonoma di Trento

Servizio Attività per il lavoro, i cittadini e le imprese

Ufficio Servizi per l’impiego

via Guardini, 75 – 38121 Trento

Tel. 0461/496009

Numero verde: 800 264 760

occupazione femminile@provincia.tn.it

www.agenzialavoro.tn.it

Riferimenti

Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI Legislatura. Testo approvato dalla Commissione provinciale per l’impiego con deliberazione n.447 del 16/01/2020 adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24/01/2020 e ss.mm..

Legge Provinciale 16 giugno 1983, n. 19, Organizzazione degli interventi di politica del lavoro.

Punti di contatto

Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento

  • E-mail: occupazionefemminile.adl@provincia.tn.it
  • Telefono principale: 0461/496036 - 496025
  • Telefono secondario: Numero verde: 800 264 760
  • Sito web: Agenzia del lavoro
  • Indirizzo: Via Guardini, 75 - 38121 Trento
Pubblicato il: Mercoledì, 07 Marzo 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 23 Febbraio 2023

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